1. È istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dall'Assemblea legislativa regionale.
3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.
4. Le modalità di nomina di competenza regionale sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.
5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Friuli
a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione dello Statuto;
b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione;
c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del Prefetto in capo alla Regione;
d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.